Esenzione I.C.I. sulla prima casa
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, comma 1, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al d. lgs. N. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
- per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del d.lgs n. 504/1992, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del suindicato decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista all’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992.
Dichiarazione di variazione
Le variazioni da dichiarare sono:
- variazione di valore dell’immobile (purché non dovuta ad attribuzione definitiva di rendita da parte dell’ufficio del territorio);
- perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale, tutti i casi in cui l’immobile gode di agevolazioni.
Agevolazioni
- Sono considerate parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto
- Sono altresì, considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito con comodato d’uso regolarmente registrato, a parenti in linea retta o collaterali: genitori - figli, nonni – nipoti, suoceri – generi e nuore, fratello e sorella
Data di ultima modifica: 05/01/2017
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