Imposta Comunale sugli Immobili
I.C.I. Anno 2009
Vi informiamo che, anche per l’anno 2009, l’Amministrazione Comunale si avvarrà della gestione diretta della riscossione dell’I.C.I.
Ciò significa poter versare l’imposta sul c/c postale N. 80388390 intestato a Comune di San Sperate – ICI VERSAMENTI ORDINARI, con i bollettini che si allegano o nelle altre forme previste dalla legge. Nel proseguo della pagina si trovano tutte le informazioni riguardanti l’imposta comunale sugli immobili e, in ogni caso, gli uffici comunali sono a disposizione per tutte le informazioni negli orari convenuti per il pubblico (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e di pomeriggio il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00) o telefonando allo 070 96040206 – 070 96040229.
I.C.I. - Chi Riguarda?
Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, immobili di categoria F, terreni fabbricabili e agricoli oppure chi gode su un immobile del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residenti sul territorio dello Stato. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore. Non sono soggetti all’ICI gli inquilini.
Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate:
- la prima – acconto – deve essere eseguito entro il 16 di giugno, ed è pari al 50% di quanto dovuto; dal 1° al 16 di dicembre deve essere pagata;
- la seconda rata – saldo – che è pari all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta dedotta dell’acconto pagato.
Anche le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata. Alternativamente è possibile il pagamento in un’unica soluzione da effettuare entro il 16 di giugno per l’intero ammontare dell’imposta.
Il pagamento va effettuato se l’imposta da versare è superiore a € 5,16; qualora l’importo da versare sia superiore a € 5,16, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione. Gli importi devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Calcolo dell'imposta
Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile. La base imponibile è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:
- Per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante il 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5%), il coefficiente moltiplicatore previsto: - 100 per le categorie A, C (escluse A/10 e C/1) – 50 per le categorie A/10 e D – 34 per la categoria C/1 – 140 per le categorie B
- Per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina sul prezzo commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari. Per detti valori vedi tabella allegata. Gli immobili di categoria F sono equiparati ai fini del pagamento ICI, alle aree fabbricabili
- Per i terreni agricoli, viene stabilita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del 25% e moltiplicato per 75. Secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale sono esenti dall’imposta i piccoli appezzamenti che non superano complessivamente, nel territorio comunale, la superficie di 2.000 mq.
- Riduzione della base imponibile: in alcuni casi è prevista la riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, in tal caso la riduzione si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabilità (art.8 regolamento I.C.I.). Si applica l’aliquota del 5 per mille
Una volta determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando alla base imponibile le aliquote previste dalla delibera della Consiglio Comunale del 30/03/2009 n. 8:
- Fabbricati compresi nelle categorie catastali A - B – C - D – E aliquota 5 per mille, ad esclusione di quelli di cui al punto 2
- Fabbricati adibiti ad uso civile abitazione, non locati o sfitti (si considerano quegli immobili che seppur idonei all’uso, sono sottratti volontariamente alla locazione o comunque posseduti come residenza secondaria) aliquota 7 per mille
- Aree fabbricabili aliquota 6 per mille
- Aree fabbricabili comprese nel P.A.I. 4 per mille
- Terreni agricoli aliquota 4 per mille
Suddivisione dell’imposta tra più proprietari o per periodi di possesso; non esistendo più un’unica aliquota, potrebbe verificarsi il caso di aliquote differenziate per lo stesso immobile sia per la presenza di comproprietari con requisiti diversi, sia per la variazione nell’anno dei requisiti richiesti per le aliquote agevolate. Per suddividere l’imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l’imposta dovuta per l’intero immobile, applicando l’aliquota prevista per il suo caso, e successivamente calcolare l’importo dovuto in rapporto alla quota posseduta. Per suddividere invece l’imposta in base la periodo di possesso, il proprietario deve prima calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno, applicando l’aliquota prevista nel caso di fattispecie e poi dividere il risultato per dodici e moltiplicando per il numero di mesi di possesso dell’immobile.
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Esenzione I.C.I. sulla prima casa
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Data di ultima modifica: 05/01/2017
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