Protezione Civile

Il Servizio di PROTEZIONE CIVILE, è stato istituito ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

L’art. 108 del D. Lgs. 112/1998 108. Individua e conferisce alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative specifiche. Ai Comuni sono conferite le seguenti funzioni:

  1. Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
  2. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  3. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
  4. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
  5. Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  6. Utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Il Comune di San Sperate, con atto di Consiglio n. 13 del 21 giugno 2016, ha deliberato la presa d’atto del Piano di Protezione Civile Comunale cioè “l’organizzazione che il Sindaco sceglie per dare una risposta strutturata alle emergenze di protezione civile che minacciano la popolazione”.