IMU 2020
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2020
Scadenza versamento a SALDO (16/12/2020)
Avviso
Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2020. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2020 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune1, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
Per effettuare online il calcolo dell'IMU è sufficiente cliccare il banner sottostante
Oppure collegarsi a questo link: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I166
Aliquote e detrazioni d’imposta
Tipologia | Aliquota / detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,50% |
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze | €. 200,00 |
Terreni agricoli | 0,66% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | 0,10% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale: | Quota statale 0,76% |
Quota comunale 0,10% | |
Altri immobili | 0,86% |
Chi deve pagare
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune. In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
NOTA BENE 1
Ai sensi dell’art. 78, c. 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
NOTA BENE 2
Ai sensi dell’art. 9, c. 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per gli immobili e per le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella allegata al decreto a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I166):
- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU
Codici Tributo
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914: Terreni – Quota Comune
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)
Il Funzionario Responsabile IMU
Rag.ra Maria Grazia Pisano
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Acconto - 2020
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Data di ultima modifica: 30/11/2020
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