Acconto 2023

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) anno 2023
Scadenza versamento rata in acconto
16/06/2023

Il 16 giugno 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.

L’IMU 2023, è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; è dovuta su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli solo dai proprietari o da chi vanta diritti reali di godimento sugli immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Per effettuare online il calcolo dell'IMU è sufficiente collegarsi al seguente link: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I166

 

IMU

L'IMU non è dovuta sulle abitazioni principali (tranne categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze) e sulle pertinenze limitatamente ad un immobile per categoria C/2-C/6-C/7, sugli immobili ad esse assimilate per legge.

L'IMU non è dovuta per i terreni agricoli condotti direttamente da IAP e/o coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola;

Per l'anno 2023 è confermata la riduzione del 50% della base imponibile:

  • per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta a condizione che: 
    • l'unità immobiliare non sia nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    • sia redatto contratto di comodato e venga registrato all’Agenzia delle Entrate;
    • il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale;
    • il comodante sia residente nel Comune di San Sperate;
    • il comodante non possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, altre unità immobiliari ad uso abitativo in Italia oppure possieda solo oltre all'immobile concesso in comodato, l'abitazione principale nel Comune di San Sperate;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili;
  • per gli immobili di interesse storico/artistico;

Per l'anno 2023 è prevista la riduzione “IMU estero”: la legge di bilancio 2023 ha previsto la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia nella misura del 50%. Solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

 

Aliquote e detrazioni d’imposta

Tipologia Aliquota / detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,50%
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00
Terreni agricoli 0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 0,10%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale: Quota statale 0,76%
Quota comunale 0,10%
Altri immobili 0,86%

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno 2023, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio Comunale nr. 10 del 27/04/2023. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Esenzioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019 (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197), sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023,  “… gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione …”.

Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune di San Sperate (I166):

  • mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
  • mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU

Codici Tributo
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3914: Terreni – Quota Comune
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune (tel. 07096040299 int. 4) ovvero consultare il sito https://www.sansperate.net


Il Funzionario Responsabile IMU
Rag.ra Maria Grazia Pisano

Data di ultima modifica: 01/12/2023

Documenti allegati
Delibera Giunta Comunale nr. 18/2022 11/05/2023 (277.58 KB)
Deliberazione Consiglio Comunale nr. 10/2023 11/05/2023 (328.17 KB)
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