I.M.U. 2015 (Imposta Municipale Propria)

IMU 2015 - Imposta Municipale Propria

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Restano valide le definizioni di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fornite per l’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore negli anni precedenti.

SOGGETTI PASSIVI
Sono soggetti passivi dell’IMU:

  • il proprietario dell’immobile;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare del diritto d’uso;
  • il titolare del diritto di abitazione;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il locatario di bene in leasing;
  • il concessionario di beni demaniali.


Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario.

Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.


LE IPOTESI DI ESCLUSIONE
In materia di IMU, si ricorda che dal 1° gennaio 2014, nel riscrivere alcune diposizioni dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011, l’art.1, comma 707 della L. n. 147/2013 apporta queste modificazioni alla disciplina in vigore negli anni precedenti:

  • soppressione dell’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, ai quali tuttora si  applica la detrazione pari ad € 200,00. E’ stata invece eliminata la maggiorazione della detrazione per i figli dimoranti e residenti nell’abitazione di età fino a 26 anni.

Si ricorda a questo proposito che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

sono altresì escluse dall’IMU, in quanto assimilate all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:

  • abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
  • alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Oltre alle esclusioni descritte risultano ampliate le assimilazione all’abitazione principale che il Comune ha previsto nel proprio regolamento:

  • unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;

l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado (genitore-figlio) a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale.
In caso di più unità abitative concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere riconosciuta ad una sola unità immobiliare ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro;

  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.


LE IPOTESI DI ESENZIONE DALL’IMU
In materia di esenzioni dall’IMU continuano ad applicarsi le norme di cui all’art. 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504/92, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Dal 1° gennaio 2014 sono altresì esenti:

  • i beni merce. Appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica.


 

DICHIARAZIONE
I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
 

Obblighi dichiarativi per gli enti non commerciali
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno 2015, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, .


VERSAMENTO IMU
Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante F24. In alternativa è possibile eseguire il pagamento attraverso l’apposito bollettino di conto corrente postale, come previsto ai sensi di legge. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche. 

Gli enti non commerciali devono effettuare i versamenti esclusivamente utilizzando il modello F24.


MODALITÀ DI PAGAMENTO


Modello F24

Modello F24 semplificato

Codici tributo da inserire nel modello F24:

 
CODICE ENTE COMUNE             I 166 


CODICI TRIBUTO: 

• 3912 “IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9” 

• 3914 “IMU terreni agricoli”

• 3916 “IMU aree edificabili” 

• 3918 “IMU altri fabbricati 

• 3925 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato



Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2015.

E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L' IMU non è versata qualora l’importo dovuto sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Gli enti non commerciali, per gli immobili in cui si svolge l’attività mista, effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due - di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente - devono essere versate la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
 

L’IMPOSTA SI DETERMINA COME SEGUE:
La base imponibile è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:

Per i fabbricati iscritti in catasto, si moltiplica la rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5%), per uno dei seguenti coefficienti:

-          160 per le categorie A, (escluse A/10 e comprese le C/2, C/6 e C/7);

-            80 per le categorie A/10 e D/5;

-          140 per le categorie da B/1 a B/8 e C/3, C/4 e C/5;

-            65 per le categorie D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9;

-            55 per la categoria C/1.

Per l’abitazione principale di tipo signorile categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze si applica l’aliquota del 0,4%.

TERRENI AGRICOLI si applica l’aliquota del 0,66%. La base imponibile  viene stabilita dal reddito domenicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 75. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza sono soggetti all’imposta per la parte eccedente i 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:da 6.000 euro e fino a euro 15.500 del 70%; sulla parte di valore eccedente 15.500 e fino a euro 25.500 del 50%, e del 25% per la fascia di valore da 25.500 fino a 32.000;

AGLI ALTRI FABBRICATI si applica l’aliquota del 0,76% .

ALLE AREE FABBRICABILI, E AI FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE si  applica l’aliquota del 0,76%.

Per determinare la base imponibile, si deve far riferimento al prezzo commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari. Per detti valori si può far riferimento a quelli determinati con delibera della giunta Comunale relativa all’anno di riferimento del tributo, in mancanza di tale delibera si  può fare riferimento all’ultima.

Sono assoggettati all’imposta in base al valore imponibile dell’area sulla quale sono edificati, fino alla ultimazione e il loro definitivo accatastamento:

1. I fabbricati che risultano censiti catasto come unità “collabenti”

2. I fabbricati censiti in catasto come “lastrici solari” sono soggetti all’imposta in base al valore imponibile della loro superficie catastale.

3. Le superfici scoperte adiacenti all’area di pertinenza di un fabbricato, se non incorporate nella planimetria catastale sono soggette ad autonoma imposizione. Fatto salvo aree prive di disponibilità volumetrica a favore del fabbricato stesso.

PER I FABBRICATI DIVENTATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% e si applica  l’aliquota 0,76%.

Informazione aggiornata al 26 maggio 2015

Data di ultima modifica: 05/01/2017

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