Piani Personalizzati L. 162-98
Descrizione
Si tratta di una norma che apporta delle modifiche alla Legge 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave attribuendo alle Regioni la programmazione di interventi di aiuto alla persona e alla famiglia con prestazioni integrative rispetto a quelle erogate dagli Enti Locali che possono essere gestite sia in forma indiretta (cioè dalle famiglie stesse) sia in forma diretta (dal Comune).
Possono essere destinatari dei piani esclusivamente i disabili la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 comma 3 L. 104/92 e sia stata accertata e certificata alla data di presentazione del piano.
La tipologia degli interventi finanziabili riguardano:
- interventi di assistenza domiciliare
- servizi educativi
- accoglienza presso Centri Diurni autorizzati ai sensi dell’art. 41 della L.R. 4/88
- ricoveri di respiro per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell’art. 41 della L.R. 4/88
- acquisto di ausili tecnici ed informatici sulla base di certificazione specialistica che ne attesti la necessità e a condizione che negli ultimi tre anni non si siano avuti finanziamenti allo stesso titolo
- attività sportive e/o di socializzazione
Norme procedurali
Condizione necessaria perché i soggetti possano essere destinatari della realizzazione dei piani personalizzati, è che si trovino nella situazione indicata dall’art. 3 comma 3 della L. 104/92, siano stati dunque riconosciuti in stato di handicap grave.
Tale condizione deve essere dimostrata dietro presentazione da parte dell’interessato al Comune, della relativa certificazione prodotta a corredo del piano stesso.
I piani vengono elaborati una volta all’anno dai Comuni in collaborazione con le famiglie, secondo schemi prefissati dalla RAS.
Essi devono contenere:
- la presentazione della situazione personale e familiare dell’interessato,l’indicazione della frequenza scolastica e dell’eventuale attività lavorativa
- il reddito (imponibile IRPEF)
- la descrizione degli interventi già erogati dal Comune e/o dalla ASL
- la descrizione degli obiettivi generali che si intendono perseguire
- la descrizione della modalità di gestione del piano
- l’articolazione del piano di spesa e costo totale del piano
Attività collegate
Collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio.
Note
Una volta finanziati dalla RAS, i piani vengono liquidati con determinazione del Responsabile del Servizio nel seguente modo:
- Gestione diretta. Il Comune provvede alla liquidazione delle fatture alla Ditta a cui è affidata la gestione degli interventi previsti nei piani
- Gestione indiretta. Il Comune provvede alla liquidazione delle pezze giustificative presentate dalle famiglie che hanno scelto di gestire il servizio
Normativa di riferimento
- Legge 21 Maggio 1998, n. 162 “Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave” Art. 1 comma 1 lett. C
Data di ultima modifica: 02/04/2020
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