Unioni civili
Al fine di costituire un’unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare, congiuntamente, richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di loro scelta. Al ricevimento della richiesta inizia l'iter procedurale che si divide in 2 fasi:
- richiesta di unione formalizzata con un processo verbale avanti l’ufficiale di stato civile;
- costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.
Le coppie, seguendo l’ordine di arrivo delle richieste, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l’ufficio di stato civile per la formalizzazione della richiesta. Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare di:
- non essere sposati o parti di altra Unione Civile
- non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
- non aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.)
Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile. Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati. La richiesta può essere presentata:
- direttamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Sperate al primo piano del Palazzo Comunale situato in via Sassari n. 12 a San Sperate – negli orari di apertura al pubblico (link);
- previo appuntamento da richiedere per posta ordinaria demografici@sansperate.net o telefonicamente – 070 960 40 299
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti. Nello stesso verbale viene concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione. Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:
- Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).
- Scegliere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Scioglimento dell'unione civile
L’unione civile si scioglie per le seguenti cause:
- per morte di una delle parti;
- dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile. L’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
All’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile.
Normativa di riferimento:
- D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144;
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà);
Data di ultima modifica: 27/08/2020
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