Autentiche: firma, foto e documenti
Autentica di firma
Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale appositamente incaricato dal Sindaco.
Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge e non può quindi intervenire in maniera generalizzata.
Cosa si deve fare
L’interessato deve recarsi allo sportello negli orari di apertura al pubblico (link), munito di documento di riconoscimento in corso di validità e il documento/atto da firmare.
Data e firma vanno apposte solo in presenza del funzionario.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore. Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina. Se si firma in nome e per conto della propria azienda occorre presentare la visura camerale dove è specificato che si è rappresentanti legali. Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
L’autentica di firma può essere richiesta anche da Cittadini non residenti.
Quanto costa:
- Autentiche in bollo: marca da bollo da € 16,00 + € 0,52 per diritti di segreteria. Previsto per usi quali assicurazione, banca, successione ecc…;
- Autentiche in carta semplice: € 0,26 per diritti di segreteria esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo.
L'uso in esenzione dovrà essere dichiarato.
Quando si può autenticare la firma.
A titolo esemplificativo, l'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi;
- domande a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi);
- passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006;
- nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale);
- consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (ai sensi dell'art. 31 della Legge 184/1983);
- le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di votazione, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005);
- autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazione (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
Quando NON si può autenticare la firma.
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:
- dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe (che non siano relative a pensioni), consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.
- Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana (ai sensi dell'art. 1 della Legge 482/1999) è l'italiano; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido.
L’autocertificazione inoltre, è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Servizio a domicilio
Il servizio a domicilio può essere richiesto presentando la richiesta all’Ufficio Demografici o in via telematica, ed è riservato esclusivamente ai cittadini invalidi o con gravi problemi di deambulazione. Una persona maggiorenne dovrà recarsi in una delle Anagrafi con la documentazione necessaria e firmare una richiesta in cui sottoscrive l'esistenza dell'impedimento, dopodiché un incaricato si recherà al suo domicilio per concludere il procedimento.
Atti e documenti da presentare all'estero
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata” dal competente ufficio della Prefettura di Cagliari.
Autenticazione di copie documenti
L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale esibito. L'autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale della Pubblica Amministrazione che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere o funzionario incaricato dal Sindaco.
Nel caso in cui la copia autentica di un documento debba essere presentata ad una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione previa esibizione dell'originale.
L'interessato, o persona incaricata, deve esibire il documento originale e una fotocopia dello stesso, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
Le copie autentiche sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 + € 0,52 diritti di segreteria.
L’interessato deve recarsi allo sportello negli orari di apertura al pubblico (link), munito di documento di riconoscimento in corso di validità e il documento originale la cui copia deve essere autenticata.
Autenticazione fotografie
L'autenticazione di fotografia (altrimenti detta legalizzazione) consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita. Serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze caccia e pesca, porto d'armi, ecc.) da parte di una pubblica amministrazione.
Occorre che l'interessato si presenti fisicamente munito di due foto recenti e uguali e di un documento di riconoscimento valido.
Per l’autenticazione di fotografie è previsto il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 0,26 cent.
L’interessato deve recarsi allo sportello negli orari di apertura al pubblico (link), munito di documento di riconoscimento in corso di validità e una fototessera.
Data di ultima modifica: 26/08/2020
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