A.I.R.E.

Descrizione

Anagrafe della popolazione Italiana residente all'estero.

E´ stata istituita nel 1990, a seguito sull´ emanazione della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all´ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L´ AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell´ art. 6 della citata Legge 470/1988, di voler risiedere all´ estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d´ ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell´ anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all´ estero, cioé degli italiani che dimorano abitualmente all´ estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un´ AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell´ Interno ­ Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali ­ che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l´ AIRE centrale registra anche l´ indicazione relativa all´ iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all´ AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un´ apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

Iscrizione dei cittadini all'AIRE
Oltre ai dati anagrafici, l´ AIRE registra anche l´ indicazione relativa all´ iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all´ AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un´ apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. Devono iscriversi all´ AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un comune italiano all´ estero, per un periodo superiore all´ anno; i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza; le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all´ estero, continuando a risiedervi; i cittadini la cui residenza all´ estero é stata giudizialmente dichiarata. In tutti i casi sopra indicati, l´ iscrizione all´ Aire presuppone, comunque, la comunicazione, da parte dell´ Ufficio consolare di residenza al comune di iscrizione, dell´ esatto e completo indirizzo estero.

Non devono iscriversi all´ AIRE le persone che si recano all´ estero per un periodo di tempo inferiore all´ anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all´ estero, notificati alle Autoritá locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

 


Procedura di iscrizione

L´ iscrizione all´ AIRE é di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall´ interessato, all´ Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello viene trasmesso dall´ Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell´ interessato oppure,in caso di nascita e residenza continuativa all´ estero del cittadino, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati. La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza). La dichiarazione di trasferimento di residenza all´ estero deve essere resa dall´ interessato all´ Ufficio consolare competente subito dopo il suo arrivo all´ estero e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell´ espatrio. E´ , peró, sempre possibile ­ anche dopo i 90 giorni ­ recarsi presso L´ Ufficio consolare per richiedere l´ iscrizione all´ AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica. Per coloro che si sono trasferiti dall´ Italia all´ estero , l´ iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall´ Anagrafe della popolazione residente. L´ iscrizione puó essere effettuata anche d´ ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all´ indirizzo estero. La cancellazione dall´ AIRE avviene per iscrizione nell´ Anagrafe della popolazione residente, a seguito di rimpatrio dall´ estero; decesso; irreperibilitá presunta; perdita della cittadinanza italiana. Iscriversi all´ AIRE e aggiornare la propria posizione (trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza; modifiche dello stato civile, ai fini della trascrizione degli atti in Italia, quali matrimoni, nascite, divorzi, decessi, etc.) é un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell´ Anagrafe degli italiani residenti all´ estero. Il rispetto di tale obbligo é un dovere civico, che comporta la possibilitá di esercitare il diritto di voto all´ estero e di ottenere la carta di identitá e i certificati sia dal comune di iscrizione AIRE che dall´ Ufficio consolare di residenza.


L'esercizio del diritto di voto dei cittadini Italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all´ estero e regolarmente iscritti all´ AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Per le consultazioni amministrative, nonché per l´ elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all´ estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all´ Italia, gli elettori residenti nell´ U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all´ U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.

Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita, dalla Legge 459/2001, l´ apposita circoscrizione estero per l´ elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all´ estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l´ elettore all´ estero riceve dall´ Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l´ indirizzo dell´ Ufficio consolare stesso. I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall´ elenco degli elettori all´ estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l´ undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all´ AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l´ Ufficio consolare deve richiedere,entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall´ elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.

Data di ultima modifica: 05/01/2017

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