Caccia
STAGIONE VENATORIA 2012/2013 - AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Si avvisano tutti i cacciatori in possesso del tesserino regionale per l’esercizio della caccia, che ai sensi dell’art. 10 (in cui è descritta la prassi relativa al rilascio e alla compilazione del foglio venatorio) del Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n° 30 del 23.07.2012, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, sono tenuti annualmente a:
- Ritirare presso il comune di residenza il nuovo foglio venatorio che vale per la sola stagione venatoria 2012/2013.
- Consegnare al comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 01/03/2013), l’originale del foglio cartaceo debitamente compilato in ogni sua parte;
- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1/3/2013), il foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo.
A tal fine il cacciatore potrà avvalersi delle associazioni di categoria le quali potranno trasmettere alle Amministrazioni comunali, in cui risiedono i cacciatori, i file elettronici editabili in formato excel, utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata.
Per il Comune di San Sperate l'indirizzo è il seguente:
In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 74, comma 5, della L.R. 23/98. In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore per ottenere il duplicato dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di avere provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia, è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale) congiuntamente al foglio elettronico editabile in excel nel quale i campi saranno vuoti.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL FOGLIO VENATORIO
Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
- Provincia in cui va a caccia.
- Autogestita o AATV in cui va a caccia.
- Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
- Giorno e mese.
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena abbattuto.
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia.
Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.
In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.
Limitatamente alla pre-apertura della caccia alla tortora nei giorni 2 e 6 Settembre 2012, qualora il cacciatore non sia ancora in possesso del nuovo foglio, potrà riportare i capi abbattuti nel foglio normalmente utilizzato, allegato all’autorizzazione regionale. Tali dati dovranno essere riportati obbligatoriamente sul nuovo foglio.
Descrizione
Per esercizio di caccia si intende, in base alla normativa di riferimento (Legge 11.02.1992 n. 157) ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi indicati all’art. 13 della Legge 157/1992. E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.
L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.
Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.
I Comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesta per la redazione delle statistiche e dei controlli.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Data di ultima modifica: 05/01/2017
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