Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità

• In data 13.11.2012 è stata pubblicata nella G.U.R.I. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente ''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'';
• la suddetta legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
• spetta alla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) approvare il Piano Nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
• Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dall'organo di indirizzo politico, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
• L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno (termine differito al 31 marzo relativamente all'anno 2013) adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
• L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
• Il responsabile, entro lo stesso termine del 31 gennaio, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
• La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;
• Il piano triennale di prevenzione risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, prevedendo meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
b) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione al fine di consentirgli di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
c) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
d) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
e) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
• Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale operante nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.
• In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della corruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge 190/2012 nonché di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
• La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile della prevenzione della corruzione pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile della prevenzione della corruzione lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

Data di ultima modifica: 05/01/2017

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