Risposte alle domande più frequenti


  • La denuncia di nascita è obbligatoria, entro 10 giorni dalla data del parto.

    Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita dev’essere presentata:

    • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
    • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
    • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

    Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita dev’essere presentata:
    - da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
    - da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
    - da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

    Per denuncia di nascita al Direttore Sanitario, non è necessaria alcuna formalità.
    Per denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.