Risposte alle domande più frequenti


  • La TARSU è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

  • La tassa è dovuta quando si occupano o si detengono dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

  • La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare  o tra coloro che ne fanno uso in comune.

  • I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare la denuncia di inizio occupazione o detenzione entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione stessa. La denuncia dei cespiti tassabili ha effetto anche per le annualità successive qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, in caso contrario, l’utente è obbligato a denunciare le variazioni che comportino un maggior ammontare della tassa dovuta entro il 20 gennaio successivo al verificarsi della variazione medesima.

  • Per le utenze abitative la tassa è dovuta per tutta la superficie calpestabile coperta con relative pertinenze (box, cantine, soffitte, garage, ripostigli, ecc.).


    Per le utenze non abitative, nel calcolo della tassa rientrano tutte le superfici coperte e le aree scoperte operative sulle quali viene svolta l’attività.

  • Se l’immobile è in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, va presentata la domanda di sospensione nel momento in cui iniziano i lavori.

  • Si, il Regolamento Comunale prevede le seguenti riduzioni /agevolazioni:

     

    COMPOSTAGGIO DOMESTICO
    Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20 % della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà  praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo.
    Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l’utente di comunicare al  Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l’utente autorizza altresì  il Comune soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

     

    UTENZE NON DOMESTICHE
    Nel caso di attività produttive per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al 40%.
    Le esenzioni e le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

  • La tassa non può essere applicata automaticamente sulla base dell’espletamento delle pratiche anagrafiche. Questo non accade per principio, data la particolarità del diritto tributario e delle esigenze di tutela che lo caratterizzano: l’autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente (art. 70 del D.Lgs. 507/93) e la violazione dell’obbligo di denuncia viene sanzionata. L’insufficienza dell’espletamento delle pratiche anagrafiche trova anche una spiegazione più tecnica nel fatto che la tassa non si paga solo per le abitazioni di residenza ma anche per gli appartamenti in locazione, alle seconde case, ai garage, o ai locali ad uso commerciale e industriale.

  • Bisogna presentare la dichiarazione di cessazione dell’immobile che si lascia e la dichiarazione di nuova iscrizione per l’immobile di nuova occupazione.