Risposte alle domande più frequenti


  • E’ una nuova imposta istituita in via sperimentale dall’anno 2012 sino all’anno 2014. Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati;

  • Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali quali usufrutto, diritto di abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario. In caso di coniugi separati o divorziati, l’imposta  è dovuta dal coniuge assegnatario a seguito di sentenza, il quale occupa l’immobile anche se non è proprietario.

  • La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

     

    Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione", in pratica il valore di mercato.

     

    Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell'art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:

    • 160 per le categorie A, (escluse A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
    • 80 per le categorie A/10 e D/5;
    • 140 per le categorie da B/1 a B/8 e C/3, C/4 e C/5;
    • 60 per le categorie D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 e D/10;
    • 55 per la categoria C/1;

     

    Nel caso dei terreni agricoli . La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l'IMU: 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135, per tutti gli altri terreni.

  • Per l’anno 2012, con atto del commissario straordinario n. 80 del 19 aprile 2012 sono state stabilite le seguenti aliquote:

    • Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille;
    • Aliquota terreni agricoli 6,6 per mille;
    • Aliquota  abitazione principale pari al 4 per mille;
    • Aliquota immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille.
  • L'IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell'immobile posseduto, dall'aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso. Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l'anno, l'imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l'aliquota. Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell'ICI: viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni. Pertanto, l'acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell'imposta da parte dell'acquirente per l'intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni); un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell'imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).

  • Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale "il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012.

  • L’articolo 2 del Regolamento comunale prevede l’assimilazione ad delle unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata.

  • L'IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012.
    Per i pagamenti tramite il modello F24 occorre compilare la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” identificando il comune di San Sperate con il codice I166 e utilizzando i seguenti “codice tributo”, che variano secondo la tipologia del bene per cui si deve versare:

    • 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze;
    • 3913 IMU fabbricati rurali uso strumentale;
    • 3914 IMU terreni al Comune;
    • 3915 IMU terreni allo Stato;
    • 3916 IMU aree fabbricabili al Comune;
    • 3917 IMU aree fabbricabili allo Stato;
    • 3918 IMU altri fabbricati al Comune;
    • 3919 IMU altri fabbricati allo Stato.

     

    Il modello F24 potrà essere scaricato dal sito internet www.sansperate.net ove è possibile anche effettuare il calcolo del tributo e la stampa.
    Per i pagamenti tramite bollettino postale il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 1008857615 . In questo caso:

    • deve essere utilizzato esclusivamente il modello che è stato approvato con decreto del ministero dell’economie e delle finanze del 23 novembre 2012;
    • non possono essere effettuati versamenti con bonifico;
    • contribuenti che posseggono immobili in diversi comuni devono utilizzare un bollettino per ciascun comune.
  • No, con la nuova disciplina IMU non è prevista alcuna agevolazione per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), pertanto  sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.

  • Con le modifiche introdotte dal decreto legge n.16/2012, ai fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU. Il coniuge assegnatario dell'abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell'IMU, a prescindere dall'effettivo possesso dell'immobile, per tutta la durata dell'assegnazione.

  • Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull'intera casa (in quanto "coniuge superstite"), come previsto dall'articolo 540, comma 2, del Codice civile. Così come avveniva per l'ICI prima dell'abolizione del tributo sull'abitazione principale, anche l'IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente. I figli, invece, non dovranno pagare l'IMU su tale abitazione.

  • L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell'abitazione principale «si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».


    Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell'IMU, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille). Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell'abitazione principale di riferimento per il calcolo dell'imposta (all'aliquota ridotta del 4 per mille) e per l'applicazione della detrazione.

  • La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell'immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in €. 100,00 annuali per ciascuno dei due coniugi.

  • La detrazione base di €. 200,00 prescinde dall'esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale. Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell'immobile.

  • Per le aree edificabili non sono previste novità rispetto alla disciplina dell'ICI. La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (così come era previsto per l'ICI), avendo riguardo alla zona territoriale in cui è ubicato l'immobile, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.

  • L'articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l'obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell'imposta dovuta.


    La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell'ICI.