Risposte alle domande più frequenti
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Richiedere copia di atti di sinistro stradale
Le persone coinvolte in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale possono richiedere il rilascio di copia dei verbali
- In caso di incidente stradale con esito mortale è sempre necessario allegare alla richiesta di acceso agli atti il nulla- osta del Pubblico Ministero, pertanto tutte le richieste dovranno essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica - Cagliari.
- In caso di incidenti stradale con soli danni alle cose e/o feriti il rilascio di copia degli atti avverrà ai sensi della L. 241/1990 e s.m..
Il richiedente deve essere:
- persona coinvolta in incidente stradale
- proprietario di veicolo coinvolto nell’incidente stradale
- delegato dall'avente diritto
Documenti da presentare:
- modulo di richiesta debitamente compilato con allegata la ricevuta di versamento;
- nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi in cui è previsto;
- delega scritta in caso il richiedente sia delegato dall'avente diritto.
Con delibera di Giunta Comunale nr. 86/2016, sono state determinate le seguenti tariffe per il rilascio di copia atti di sinistro stradale.
Copie fotostatiche del rapporto d’incidente stradale compresi rilievi planimetrici e descrittivi: € 50,00.Il versamento si effettua:
- a mezzo c/ corrente postale sul c/c 10628097
- a mezzo bonifico bancario sul c/c 10628097, codice IBAN IT36D0760104800000010628097 con causale: “Rilascio copie incidente stradale (indicare la data in cui è avvenuto il sinistro);”
Termine del procedimento:
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per gli incidenti con solo danni alle cose;
entro i 90 giorni successivi al trentesimo giorno dalla data del sinistro in caso di incidente con feriti a prescindere dalla data di ricevimento della richiesta.Normativa di riferimento:
- D.lgs 30.4.1992, n. 285 - "Nuovo Codice della Strada", articolo 11 comma 4°;
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada", art. 21 commi 3, 4, 5 e 6.
- Legge 241/1990
- Codice di Procedura Penale - art. 116 -
Ho ricevuto la notifica di un verbale, ma sulla macchina non ho trovato il preavviso!
Il preavviso è l’atto discrezionale che l’Amministrazione Comunale di San Sperate ha adottato per agevolare il cittadino, non è previsto dal Codice della Strada o da altra norma. Solitamente viene lasciato dagli agenti della Polizia Municipale sul parabrezza del veicolo, ma essendo esposto all’esterno , non sempre si ha la certezza di trovarlo. La mancanza del preavviso non potrà essere motivo di richiesta di annullamento del procedimento, la conseguenza sarà la notifica del verbale tramite il servizio postale.
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Cosa significa notifica?
La notifica è l’atto che porta a conoscenza il trasgressore o l’obbligato in solido (il proprietario, l’usufruttuario o l’utilizzatore a titolo di locazione ) dell’avvenuta violazione delle norme del C.d.S. Può avvenire “immediatamente”, quando al trasgressore si contesta e notifica l’infrazione, o successivamente quando l’atto viene spedito tramite servizio postale alla residenza dell’ intestatario risultante ai pubblici registri. In alcuni casi la notifica può avvenire tramite i messi comunali secondo le forme previste dal codice di procedura civile.
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Entro quanti giorni deve essere notificato il Verbale?
A seguito delle modifiche al Codice della Strada dal 13/08/2010 i termini per notificare i verbali sono di 90 gg. per il trasgressore o l’intestatario del veicolo nel caso d’ infrazione non contestata al trasgressore e di 100 gg. per l’intestatario del veicolo nel caso l’infrazione sia già stata contestata al trasgressore
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A quanto ammontano le spese di notifica dei verbali?
Le spese di notifica comprendono gli oneri di accertamento e di elaborazione del verbale nonché le spese postali sostenute dall’Amministrazione Comunale di San Sperate per la notifica, per un importo complessivo attuale di € 15.00. Nei casi in cui si rendano necessarie più ristampe e notifiche, le spese si moltiplicano per il numero delle rielaborazioni e spedizioni effettuate fino alla notifica del verbale.
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Come posso pagare la sanzione entro la scadenza se ho smarrito il verbale?
Nel caso di smarrimento del solo bollettino postale precompilato, si può eseguire il versamento sul c/c n° 10628097, intestato a Servizio Polizia Municipale di San Sperate, indicando sulla causale: “verbale n° ….. del …..” Il versamento dovrà essere effettuato entro 10 gg. dall’accertamento solo nel caso del preavviso di sosta ritrovato sul parabrezza ed invece entro 60 gg. dalla contestazione o notifica del verbale. -Nel caso sia stato smarrito tutto il verbale è necessario presentarsi presso gli uffici di Via Sassari n. 12 oppure inviare una e-mail di richiesta contenente dati utili alla ricerca dell’atto a : vigili@sansperate.net allegando copia del documento d’identità dell’avente titolo.
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Ho ricevuto il verbale per posta ma avevo già pagato il preavviso
La sanzione è stata pagata oltre il 10° giorno dalla data dell’accertamento.
In questo caso bisogna detrarre dall’importo complessivo indicato sul bollettino quanto già versato, integrando le sole spese di notifica, sempre sul conto corrente postale numero 10628097, indicando sulla causale il numero del verbale indispensabile per abbinare in maniera univoca il pagamento. -
Mi è stato notificato un verbale, ma ho dimenticato di pagarlo entro 60 gg.
In questi casi non si può più pagare il minimo editale previsto per quell’ infrazione; la sanzione dovuta, dal 61° giorno, è pari alla metà del massimo previsto per legge, costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo ed è pagabile fino a quando non viene emessa la cartella esattoriale.
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Ho ricevuto un verbale ma non sono più proprietario di quel veicolo.
Bisogna restituire il verbale al Servizio di Polizia Municipale di San Sperate (o all’organo accertatore se diverso): presentandosi presso gli uffici di via Sassari n. 12 oppure inviando la documentazione via e-mail a vigili@sansperate.net, o anche via Fax al n° 07096040223 indicando in quest’ultimo caso un numero telefonico al quale essere richiamati e accertandosi personalmente che il fax sia giunto a destinazione in forma leggibile. Il verbale reso deve essere sempre accompagnato da idonea documentazione comprovante la vendita.
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Ho ricevuto un verbale ma avevo consegnato il veicolo ad un concessionario tramite procura a vendere.
Per il veicolo a motore, trattandosi di bene mobile registrato, l’unico documento valido per legge ai fini della traslazione della proprietà, è il formale atto pubblico di vendita. Non è possibile tener conto della procura a vendere che rimane un accordo privato opponibile in via di regresso esclusivamente tra le parti.
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Quali sono gli articoli del Codice della Strada che regolano il procedimento per il ricorso ad un verbale di contestazione?
Gli articoli che regolano il procedimento contenzioso sono: art. 203, art. 204, art. 204-bis e art. 205.
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- Il ricorso al Giudice di pace ha un costo?
Si. Per il ricorso al Giudice di pace è previsto il versamento di un tributo che varia in proporzione all’importo della sanzione. L’importo del tributo va da un minimo di Euro 33,00 (trentatre\00) ad un massimo di euro 187,00 (centottantasette\00). Per i dettagli sulle modalità del versamento e quantificazione dell’importo si rimanda alle prescrizioni fornite dalla cancelleria del Giudice di pace che direttamente riceve il ricorso.
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Quale è il Giudice di Pace territorialmente competente per il Comune di San Sperate ?
Attualmente l’ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente per il comune di San Sperate è quello di Decimomannu.
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Il ricorso al Prefetto va scritto su carta bollata?
No, il ricorso si redige su carta libera.
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Posso inviare il ricorso al Prefetto per posta?
Il ricorso va presentato o inviato all’organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Municipale di San Sperate, Vai Sassari n. 12- 09026 San Sperate- CA) tramite raccomandata con avviso di ricevimento
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Posso fare ricorso contro l’avviso di accertamento trovato sul parabrezza dell’auto in divieto di sosta ?
Il preavviso di sosta non è un atto formale contro cui si può opporre ricorso. Il ricorso al giudice di pace può essere presentato solo dopo aver ricevuto la notifica del verbale da parte dell’organo accertatore, ed entro 30 gg. da tale notifica . il ricorso al Prefetto può essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
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Non pago e non contesto né tramite il Prefetto né tramite il Giudice di Pace. Cosa succede?
Se entro sessanta giorni dalla contestazione (momento in cui un organo la Polizia Municipale Le ha contestato una violazione) o dalla notifica del verbale (giorno in cui ha ricevuto il verbale) quest'ultimo non viene pagato e non viene presentato ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice di Pace, il verbale diventa " titolo esecutivo" cioè l'Amministrazione ha diritto a riscuotere la somma tramite il ruolo. Lei riceverà, quindi, dopo qualche mese, una cartella esattoriale nella quale troverà gli estremi del verbale con la somma da pagare così composta: doppio della sanzione originariamente prevista, oltre alle spese di procedimento, postali e di notifica, aggi esattoriali e interessi maturati.
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Ho inviato il mio ricorso con una raccomandata diverso tempo fa, e da allora non ne ho saputo più nulla, che significa?
Il prefetto può definire il ricorso entro un termine complessivo di 180 gg. dalla data di spedizione, più 150 gg. per notifica di eventuali ordinanze ingiunzione, dalla spedizione ( o presentazione ) all’organo accertatore. Qualora il ricorso venga spedito direttamente all’ufficio Territoriale del Governo il termine ultimo sarà conteggiato in 210 gg. Sempre aumentato di 150 gg per la notifica del provvedimento. Dopo tale termine il ricorso ammissibile, che non sia stato rigettato, s’intende accolto. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso è stato rigettato, l’organo accertatore provvede a notificare il rigetto e l’ingiunzione di pagamento agli interessati entro 150 gg. dalla data di emissione di tale decreto.
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Ad un mio familiare è arrivato un verbale, posso fare ricorso?
Il ricorso deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario della contestazione immediata o soggetto solidale destinatario della notificazione del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio
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Mi è arrivato un decreto del Prefetto che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso che avevo presentato tempo fa. Che cosa significa?
Un ricorso inammissibile non produce alcun effetto giuridico, equivale ad un ricorso mai presentato. Qualora entro 60 gg non sia stata pagata la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dal Codice della Strada per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale. Nelle violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emetterà ordinanza ingiunzione di pagamento.
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In caso di rigetto del ricorso, la sanzione da pagare resterà uguale o aumenterà?
Nel caso in cui il Prefetto respinga un ricorso, l’importo dovuto è pari alla metà del massimo della sanzione prevista per quella violazione.
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Come posso sapere se il ricorso verrà accolto?
Non è possibile anticipare l’esito del ricorso; se il Prefetto respinge il ricorso verrà notificata ordinanza ingiunzione con decreto di rigetto, contro il predetto decreto prefettizio gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace di Cagliari
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Posso mandare un ricorso via e-mail o fax?
No, la norma richiede che l’atto sia sottoscritto in originale, inoltre è utile che il ricorrente abbia prova certa dell’avvenuta ricezione del ricorso da parte della Pubblica Amministrazione.
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Che cosa è una CAN?
La CAN (COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA) è una raccomandata che l’agente postale invia al destinatario, in caso di sua assenza, per informarlo che l’atto a lui rivolto è stato notificato a persona abilitata al ritiro in luogo del medesimo destinatario. La data di notifica da cui far partire i termini di ricorso o di pagamento decorrono dalla prima notifica alla persona abilitata al ritiro.
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Posso fare ricorso dopo aver pagato la sanzione per evitare il raddoppio della sanzione?
Il ricorso è alternativo al pagamento e può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, il ricorso dopo l’oblazione è inammissibile.
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Ricordo di essere stato fermato ma poi non ho ricevuto nessuna comunicazione a casa.
Quando un organo di Polizia contesta e notifica contestualmente consegnando immediatamente il verbale al soggetto legittimato non è necessaria una successiva comunicazione presso il proprio domicilio. Il verbale è notificato anche quando il trasgressore rifiuta l’atto o ritira una copia anche senza firmarlo.
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Come posso conoscere quanti punti ho sulla patente?
Il servizio per conoscere il saldo punti patente non è fornito dalle forze di Polizia. Si può avere tale informazione telefonando al numero verde del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri, ex motorizzazione) 848 782782. Si consiglia di premunirsi della patente per essere in grado di rispondere alla voce del sistema automatico che di volta in volta richiede i dati
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Sono stato sanzionato per una violazione che comporta la decurtazione di punti dalla patente, come posso effettuare la comunicazione dei dati del conducente?
Qualora il conducente non sia stato identificato al momento dell’infrazione, lo stampato relativo alla comunicazione dei dati del conducente è sempre allegato al verbale. Consiste in una dichiarazione redatta dal proprietario del veicolo e/o destinatario del verbale, finalizzata ad indicare i dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Deve essere inoltrata al Servizio di Polizia Municipale di San Sperate in via Sassari n. 12, 09026 San Sperate, con allegata una fotocopia firmata della patente di guida del conducente, entro 60 gg. dalla notifica del verbale. Non si accettano dichiarazioni inviate via fax o e-mail perché non sottoscritte in originale. In alternativa alla consegna diretta, la dichiarazione può essere spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che darà un certo riscontro della avvenuta ricezione.
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Devo pagare un verbale da UN PAESE DELLA COMUNITA’ EUROPEA posso avere il codice IBAN?
Per i pagamenti da stati della Comunità Europea L’ IBAN è il seguente:
per il conto corrente n° 10628097 Poste italiane, intestato a “ Corpo di Polizia Municipale di San sperate - “ IT 36 D0760104800000010628097 ”. -
Devo pagare un verbale da un paese EXTRACOMUNITARIO, posso avere il Codice IBAN e il Codice BIC
Per i pagamenti dai paesi extracomunitari oltre al codice IBAN occorre inserire anche il BIC CODE, il numero completo è : per il Conto corrente postale n° 10628097 Poste Italiane: IT 36D0760104800000010628097 - BIC CODE BPPIITRRXXX
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Posso richiedere informazioni su una sanzione o altro avendo accesso agli atti come previsto dalla legge 241\90 delegando altra persona?
L’accesso agli atti consente all’interessato di conoscere tutte le informazioni in merito al verbale ed estrarne copia, previo pagamento delle spese di riproduzione, è consentito delegare altra persona ( anche se coniuge o altro familiare ) con una delega sottoscritta dal diretto interessato accompagnata da una fotocopia firmata di un suo documento in corso di validità
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Posso pagare un verbale a rate?
Si, solo se la sanzione è superiore ai 200 euro ed in caso di comprovato disagio economico fornendo modulo ISEE.