Elettori residenti all’ estero

Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 10 febbraio è stata determinata la data del 17 aprile 2016 per il REFERENDUM ABROGATIVO della norma che prevede che i permessi e le concessioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa abbiano la "durata della vita utile del giacimento” (referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2016], limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»).

Elettori residenti all’ estero ed iscritti all’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero,  intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, ossia ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2016 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine).

 

Elettori temporaneamente all’estero (minimo tre mesi)
A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettoralientro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, ossia ENTRO IL 26 FEBBRAIO (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE.

L’opzione (un modulo è reperibile in allegato) può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure  mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi  nel  quale  ricade  la data di svolgimento della consultazione  elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

Data di ultima modifica: 05/01/2017

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