RESIDENZA BREVE
Dal 9 maggio 2012 l’Ufficio Anagrafe del Comune di San Sperate effettuerà i cambi di residenza e i cambi di abitazione in tempo reale. La procedura diviene più veloce in quanto l’ufficiale dell’anagrafe provvederà entro i due giorni lavorativi, successivi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cittadino, a registrare le conseguenti variazioni di residenza e di abitazione.
Chi si trasferisce da un altro comune a San Sperate, subito dopo l’iscrizione anagrafica potrà richiedere i certificati di residenza e di stato famiglia e, solo nel caso sia nato a San Sperate, anche il certificato di nascita.
I cittadini avranno inoltre a disposizione nuove modalità, più rapide ed efficaci, per comunicare con l’Ufficio di Anagrafe Comunale:
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Allo Sportello
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per Posta Elettronica Certificata (PEC)
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per posta elettronica semplice
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per mezzo postale tramite raccomandata
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tramite FAX
In particolare i cittadini potranno rendere allo sportello, o inviare per fax, per raccomandata o via telematica, le seguenti dichiarazioni:
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iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
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iscrizione anagrafica dall'estero
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cambio di abitazione all'interno del comune
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emigrazione all'estero
In questo modo il Comune si adegua a quanto disposto dal D.L. n° 5/2012, convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35.
Modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche da parte dei cittadini
Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere presentate nelle seguenti modalità:
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Direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di San Sperate al primo piano del Palazzo Comunale situato in via Sassari n. 12 a San Sperate. Gli orari di apertura al pubblico dello sportello sono: da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
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per raccomandata, indirizzata a: Comune di San Sperate -Ufficio Anagrafe- via Sassari, n° 12 -09026- SAN SPERATE (CA)
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per posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it oppure servizidemografici@pec.comune.sansperate.ca.it
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per FAX al n. 070-96040231
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per posta elettronica semplice agli indirizzi: protocollo@sansperate.net oppure demografici@sansperate.net
N.B. L'invio per posta elettronica semplice è però consentito ad una delle seguenti condizioni:
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che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
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che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
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che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
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che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
La nuova procedura seguita dall’Ufficio Anagrafe
Dichiarazione di cambio indirizzo/abitazione
La dichiarazione di cambiamenti di indirizzo viene effettuata dal cittadino mediante la presentazione di un’istanza il cui facsimile è reperibile su questo link o negli allegati a fine pagina.
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea e non) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
Decorso tale termine, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.
Fiducia e responsabilità
Il nuovo sistema, con tempi estremamente più rapidi rispetto al passato, si basa – in sostanza – su una maggiore fiducia accordata al cittadino, in quanto l’amministrazione compie gli accertamenti solo in una seconda fase.
Allo stesso tempo il cittadino viene anche maggiormente responsabilizzato. Infatti nel caso in cui dopo gli accertamenti venissero verificate dichiarazioni non corrispondenti al vero, saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero:
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la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;
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il rilievo penale della dichiarazione mendace;
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l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
La nuova modulistica
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno compilati in tutte le parti.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
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Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' Allegato A.
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Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' Allegato B.
Modalità di comunicazione tra Comuni
I Comuni potranno utilizzare per la trasmissione dei modelli di Iscrizione e Cancellazione il seguente indirizzo:
Oppure il seguente numero di FAX:
Altra modulistica
Normativa di Riferimento
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Circolare n.9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l'attuazione dell'art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
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Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Testo unico sulla documentazione amministrativa.